Home/News

Le novità sull’obbligo di nomina del preposto per la sicurezza

In base al recente aggiornamento normativo che ha portato all’introduzione del nuovo comma 1 lettera b -bis) dell'Art. 18, previsto dal DL n. 146/2021 che modifica il D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro deve individuare obbligatoriamente il preposto o i preposti.

2022-02-28

Tale obbligo rappresenta una novità importante per il datore di lavoro che dovrà ufficializzare una nomina formale e provvedere ad una formazione integrativa tramite un corso di 8 ore.

In particolar modo, per le aziende che operano in regime di appalto e subappalto, dal 21 dicembre 2021, il datore di lavoro ha l'obbligo di indicare espressamente, al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8 bis). È importante sapere che sono previste sanzioni per il datore di lavoro appaltante Art. 55 c. 5 lett. D) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b -bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8 -bis.

Tutte le aziende coinvolte possono contattarci anche tramite l’apposito form online così da organizzare insieme tutte le attività necessarie previste dal legislatore.

Chi è il preposto?

L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Cosa fa il preposto?

Le attività previste per questo incarico sono:

  • sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, dovrà interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

  • richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

  • frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Per ogni dubbio e richiesta potete contattarci anche alla seguente mail segreteria@studiocrosta.com e al numero 0734 641928.

Novità e Info per te